(CODICE CIVILE-art. 2729)
                             Art. 2729. 
 
                       (Presunzioni semplici). 
 
  Le  presunzioni  non  stabilite  dalla  legge  sono  lasciate  alla
prudenza del giudice, il quale non  deve  ammettere  che  presunzioni
gravi, precise e concordanti. 
 
  Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in  cui  la  legge
esclude la prova per testimoni.