Art. 1775
Servizio  in  tempo  di guerra delle infermiere dell'Associazione dei
       cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta

1.  Le  ferite  e  le  infermita'  contratte per causa di servizio di
guerra  dalle  infermiere  volontarie dell'Associazione dei cavalieri
italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto
a  pensione  di  guerra,  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica  23  dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie
se  da tali ferite, lesioni o infermita' deriva la morte. A tal fine,
le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.
 
          Nota agli articoli 1775:
             -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
          dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 1759.