Art. 1775 Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta 1. Le ferite e le infermita' contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermita' deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.
Nota agli articoli 1775: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 1759.