(CODICE CIVILE-art. 2736)
                             Art. 2736. 
 
                              (Specie). 
 
  Il giuramento e' di due specie: 
    1) e' decisorio quello che  una  parte  deferisce  all'altra  per
farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; 
    2) e' suppletorio quello che e' deferito d'ufficio dal giudice  a
una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda  o  le
eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite
di prova, ovvero quello che e'  deferito  al  fine  di  stabilire  il
valore della cosa domandata, se non si puo' accertarlo altrimenti.