(CODICE CIVILE-art. 2738)
                             Art. 2738. 
 
                            (Efficacia). 
 
  Se e' stato prestato il giuramento  deferito  o  riferito,  l'altra
parte non e' ammessa a provare il contrario,  ne'  puo'  chiedere  la
revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato
falso. 
 
  Puo' tuttavia domandare il  risarcimento  dei  danni  nel  caso  di
condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non  puo'
essere pronunziata perche' il reato e'  estinto,  il  giudice  civile
puo' conoscere del reato al solo fine del risarcimento. 
 
  In caso di litisconsorzio necessario,  il  giuramento  prestato  da
alcuni soltanto  dei  litisconsorti  e'  liberamente  apprezzato  dal
giudice.