(CODICE CIVILE-art. 2739)
                             Art. 2739. 
 
                             (Oggetto). 
 
  Il giuramento non puo' essere deferito o riferito per la  decisione
di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, ne'
sopra un fatto illecito o sopra un contratto  per  la  validita'  del
quale sia richiesta la forma scritta, ne' per negare un fatto che  da
un  atto  pubblico  risulti  avvenuto  alla  presenza  del   pubblico
ufficiale che ha formato l'atto stesso. 
 
  Il giuramento non puo' essere deferito che sopra un  fatto  proprio
della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha  di  un
fatto altrui e non puo' essere riferito qualora il fatto  che  ne  e'
l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.