Art. 1786
        Trattamento economico degli ufficiali di complemento

1.  Al  personale  militare  che  adempie  gli obblighi di leva nella
posizione   di   ufficiale  di  complemento  compete  il  trattamento
economico  determinato  con  decreto  del  Ministro  della difesa, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di
ripristino della coscrizione obbligatoria.
2.  Agli  ufficiali  di  complemento, anche se transitati in servizio
permanente  effettivo, compete un premio di fine ferma pari al 15 per
cento  dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente
di  complemento  o grado corrispondente, in servizio di prima nomina,
per  ogni  semestre  di  ferma  volontaria,  ulteriore e successiva a
quella  iniziale,  considerando  come  semestre intero la frazione di
semestre  superiore  a tre mesi. Il premio non compete, limitatamente
al  servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti
dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.