Art. 1788
                       Sospensione della paga

1.  Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della
Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  in servizio di leva,
trattenuti  o  richiamati  o  in  ferma prolungata, la paga e' dovuta
durante  i  periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza
ordinaria,  le  licenze  brevi,  le  licenze straordinarie, quelle di
convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le
licenze  per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di
viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
2. Per i militari indicati al comma 1 la paga e' sospesa:
a)  quando,  senza  giustificato  motivo, non raggiungono il Corpo di
appartenenza o se ne assentano;
b)  quando  sono  detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro
corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna.
3.  Il  controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale
militare  indicato  al  comma 1 quando e' in licenza con diritto alla
paga,  nonche'  durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle
licenze di qualsiasi tipo.