(CODICE CIVILE-art. 2740)
                             Art. 2740. 
 
                   (Responsabilita' patrimoniale). 
 
  Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con  tutti
i suoi beni presenti e futuri. 
 
  Le limitazioni della responsabilita' non sono ammesse  se  non  nei
casi stabiliti dalla legge.