(CODICE CIVILE-art. 2741)
                             Art. 2741. 
 
           (Concorso dei creditori e cause di prelazione). 
 
  I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del
debitore, salve le cause legittime di prelazione. 
 
  Sono cause legittime di prelazione  i  privilegi,  il  pegno  e  le
ipoteche.