(CODICE CIVILE-art. 2742)
                             Art. 2742. 
 
              (Surrogazione dell'indennita' alla cosa). 
 
  Se le cose soggette a privilegio, pegno o  ipoteca  sono  perite  o
deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennita'  della
perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei  crediti
privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto
che le  medesime  vengano  impiegate  a  riparare  la  perdita  o  il
deterioramento.  L'autorita'  giudiziaria  puo',  su  istanza   degli
interessati, disporre le opportune cautele per  assicurare  l'impiego
delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. 
 
  Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo  trenta  giorni
dalla perdita  o  dal  deterioramento,  senza  che  sia  stata  fatta
opposizione. Quando pero'  si  tratta  di  immobili  su  cui  gravano
iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se  non  dopo  che  e'
decorso  senza  opposizione  il  termine  di  trenta   giorni   dalla
notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo  alla
perdita o al deterioramento. 
 
  Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le  somme
dovute per causa di servitu' coattive o di  comunione  forzosa  o  di
espropriazione per pubblico interesse, osservate,  per  quest'ultima,
le disposizioni della legge speciale.