(CODICE CIVILE-art. 2743)
                             Art. 2743. 
 
                    (Diminuzione della garanzia). 
 
  Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca  o  si
deteriori, anche per caso fortuito, in modo da  essere  insufficiente
alla sicurezza del  creditore,  questi  puo'  chiedere  che  gli  sia
prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, puo'  chiedere
l'immediato pagamento del suo credito.