(CODICE CIVILE-art. 2744)
                             Art. 2744. 
 
                  (Divieto del patto commissorio). 
 
  E' nullo il patto col  quale  si  conviene  che,  in  mancanza  del
pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta'  della  cosa
ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche
se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.