Art. 1792 
      Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata 
 
1. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale  orario  di
servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di  riposo  per
il recupero psico-fisico  disciplinati  dalla  normativa  vigente  in
materia per le Forze armate, e' corrisposta  ai  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale l'indennita' pari a euro  103,29  mensili,  a
far data dal 1° gennaio 2005. 
2. Ai volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  possono  essere
attribuiti, nell'ambito  delle  risorse  a  tal  fine  destinate  che
costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e  di
impiego,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabiliti  in  sede  di
concertazione, in misura pari al 70 per cento  dell'importo  previsto
per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. 
3. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di rischio di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 
4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e'
a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 
5. Ai volontari in ferma  prefissata  non  compete  alcun  premio  di
congedamento. 
 
          Nota all'art. 1792:
             -   Il   decreto  legislativo  5  maggio  1975,  n.  146
          (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre
          1973,  n.  734, concernente la corresponsione di indennita'
          di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed
          agli  operai  dello  Stato)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128.