Art. 1798 
      Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari 
 
1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli  e  agli  allievi
delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare
e  dell'Aeronautica  militare  sono   attribuite   le   paghe   nette
giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello
stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei  volontari  in
servizio permanente. 
2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti  dai
ruoli sottufficiali, in luogo dell'indennita' prevista  al  comma  1,
competono gli assegni del grado  rivestito  all'atto  dell'ammissione
all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi  sono  superiori  a
quelli spettanti nella nuova  posizione,  e'  attribuito  un  assegno
personale  riassorbibile  in  applicazione  del  principio   di   cui
all'articolo 1780. 
3. Il trattamento economico di cui ai commi  1  e  2  e'  corrisposto
anche durante i periodi di interruzione dei corsi  e  di  degenza  in
luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita',  mentre  ne
e'  sospesa  la  corresponsione  agli  allievi  non  provenienti  dai
sottufficiali durante i  periodi  di  interruzione  dei  corsi  o  di
degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria  per  infermita'
non dipendenti da causa di servizio. 
4. Agli allievi delle scuole e delle accademie spettano, nelle misure
mensili sotto indicate: 
a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro; 
b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di  campagna:  44,62
euro; 
c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per  truppe  alpine:
52,05 euro; 
d)  l'indennita'  di  impiego  operativo  di  imbarco  su   navi   di
superficie: 66,92 euro; 
e) l'indennita' di impiego  operativo  di  imbarco  su  sommergibili:
104,10 euro; 
f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro; 
g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. 
5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il  trattamento
economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. 
6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie  militari
le disposizioni previste per  i  graduati  e  i  militari  di  truppa
trattenuti  o  richiamati  o  in  ferma  volontaria  in  materia   di
sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.