Art. 1798 Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari 1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. 2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti dai ruoli sottufficiali, in luogo dell'indennita' prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780. 3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio. 4. Agli allievi delle scuole e delle accademie spettano, nelle misure mensili sotto indicate: a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro; b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro; c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro; d) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro; e) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro; f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro; g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. 5. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. 6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i graduati e i militari di truppa trattenuti o richiamati o in ferma volontaria in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.