(CODICE CIVILE-art. 2745)
                             Art. 2745. 
 
                    (Fondamento del privilegio). 
 
  Il privilegio e' accordato  dalla  legge  in  considerazione  della
causa del credito. La costituzione del privilegio puo' tuttavia dalla
legge essere subordinata alla convenzione  delle  parti;  puo'  anche
essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.