(CODICE CIVILE-art. 2747)
                             Art. 2747. 
 
                     (Efficacia del privilegio). 
 
  Il privilegio generale non  puo'  esercitarsi  in  pregiudizio  dei
diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano  oggetto,  salvo
quanto e' disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916. 
 
  Se la legge non dispone diversamente, il  privilegio  speciale  sui
mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla  quale  e'
subordinato, puo' esercitarsi in pregiudizio dei  diritti  acquistati
dai terzi posteriormente al sorgere di esso.