(CODICE CIVILE-art. 2748)
                             Art. 2748. 
 
(Efficacia  del  privilegio  speciale  rispetto  al  pegno   e   alle
                             ipoteche). 
 
  Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni
mobili  non   puo'   esercitarsi   in   pregiudizio   del   creditore
pignoratizio. 
 
  I creditori che hanno privilegio sui beni immobili  sono  preferiti
ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.