Art. 2748. (Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche). Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.