(CODICE CIVILE-art. 2749)
                             Art. 2749. 
 
                    (Estensione del privilegio). 
 
  Il privilegio accordato al credito si estende alle spese  ordinarie
per l'intervento nel processo di esecuzione. Si  estende  anche  agli
interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per
quelli dell'anno precedente. 
 
  Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei  limiti
della misura legale fino alla data della vendita.