(CODICE CIVILE-art. 2750)
                              Art. 2750 
 
(Privilegi marittimi, aeronautici  e  privilegi  stabiliti  da  leggi
                             speciali). 
 
  I privilegi sulla  nave,  sul  nolo  e  sulle  cose  caricate  e  i
privilegi sull'aeromobile,  sul  nolo  e  sulle  cose  caricate  sono
regolati dal codice della navigazione. 
 
  Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano  le  norme  di
questo capo, se non e' diversamente disposto.