Art. 2751. (Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti, retribuzioni). Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti: 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi; 2) le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi; 4) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro; 5) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno; 6) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.