(CODICE CIVILE-art. 2751)
                             Art. 2751. 
 
 (Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti, retribuzioni). 
 
  Hanno privilegio generale sui  mobili,  nell'ordine  che  segue,  i
crediti riguardanti: 
    1) le spese funebri necessarie secondo gli usi; 
    2) le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi  della  vita
del debitore; 
    3) le somministrazioni di vitto, vesti  e  alloggio,  nei  limiti
della stretta necessita', fatte al debitore per  lui  e  per  la  sua
famiglia negli ultimi sei mesi; 
    4) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma,  ai  prestatori
di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi e tutte  le  indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro; 
    5) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro  prestatore
d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno; 
    6) le provvigioni derivanti dal rapporto di  agenzia  dovute  per
gli ultimi sei mesi e le indennita'  dovute  per  la  cessazione  del
rapporto medesimo; 
    7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a  favore  delle
persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.