(CODICE CIVILE-art. 2752)
                             Art. 2752. 
 
(Crediti per tributi diretti dello Stato e  per  tributi  degli  enti
                              locali). 
 
  Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i  crediti  dello
Stato per ogni tributo diretto, eccettuato quello fondiario, iscritti
nel ruolo principale dell'anno in cui l'esattore procede o interviene
nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente. 
 
  Qualora si tratti di  ruolo  suppletivi,  il  privilegio  non  puo'
esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio. 
 
  Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello  Stato,
i crediti per  le  imposte,  tasse  e  tributi  dei  comuni  e  delle
provincie, previsti dalla legge per  la  finanza  locale,  esclusi  i
tributi indicati dagli articoli 2771 e 2773.