(CODICE CIVILE-art. 2754)
                             Art. 2754. 
 
(Crediti per contributi di assicurazione contro gli  infortuni  e  le
                      malattie professionali). 
 
  Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore  di  lavoro  i
crediti per i premi e i contributi di assicurazione  con  i  relativi
interessi, nonche' per le somme supplementari  a  titolo  di  penale,
riferentisi all'anno in corso  al  tempo  dell'esecuzione  e  ai  due
precedenti,   in   conformita'   della    legge    sull'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali.