Art. 2754. (Crediti per contributi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali). Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i premi e i contributi di assicurazione con i relativi interessi, nonche' per le somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso al tempo dell'esecuzione e ai due precedenti, in conformita' della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.