(CODICE CIVILE-art. 2755)
                             Art. 2755. 
 
         (Spese per atti conservativi o di espropriazione). 
 
  I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o  per
l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune  dei  creditori
hanno privilegio sui beni stessi.