(CODICE CIVILE-art. 2756)
                             Art. 2756. 
 
 (Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento). 
 
  I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione
o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui  beni  stessi,
purche' questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o
le spese. 
 
  Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi  che  hanno
diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni  o  le  spese
sia stato in buona fede. 
 
  Il creditore puo' ritenere la cosa soggetta al  privilegio  finche'
non e' soddisfatto del suo credito e puo' anche venderla  secondo  le
norme stabilite per la vendita del pegno.