(CODICE CIVILE-art. 2758)
                             Art. 2758. 
 
                  (Crediti per tributi indiretti). 
 
  I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio  sui
mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni  indicati
dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito. 
 
  Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha
effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il  diritto
di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. 
 
  Lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato,  hanno
i crediti dei comuni per l'imposta di consumo, in  conformita'  della
legge speciale.