(CODICE CIVILE-art. 2759)
                             Art. 2759. 
 
             (Crediti per imposta di ricchezza mobile). 
 
  I crediti dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile, dovuta per
l'anno in corso e per il precedente, in dipendenza dell'esercizio  di
commercio, industria, arte o professione, hanno  privilegio  sopra  i
mobili che servono a tale esercizio e sopra le merci che  si  trovano
nel  locale  adibito  all'esercizio  stesso  o  nell'abitazione   del
contribuente, in conformita' della legge speciale. 
 
  Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello  Stato,
i crediti dei comuni e delle provincie per l'imposta sulle industrie,
i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale.