(CODICE CIVILE-art. 2760)
                             Art. 2760. 
 
                     (Crediti dell'albergatore). 
 
  I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso  le
persone albergate hanno  privilegio  sulle  cose  da  queste  portate
nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi. 
 
  Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi  che  hanno
diritti  sulle  cose  stesse,  a  meno  che  l'albergatore  fosse   a
conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate
nell'albergo.