(CODICE CIVILE-art. 2761)
                             Art. 2761. 
 
(Crediti  del  vettore,  del  mandatario,  del  depositario   e   del
                          sequestratario). 
 
  I crediti dipendenti dal contratto di trasporto  e  quelli  per  le
spese d'imposta anticipate dal vettore hanno  privilegio  sulle  cose
trasportate finche' queste rimangono presso di lui. 
 
  I crediti derivanti dall'esecuzione del  mandato  hanno  privilegio
sulle cose del mandante che il mandatario  detiene  per  l'esecuzione
del mandato. 
 
  I crediti derivanti dal deposito o dal  sequestro  convenzionale  a
favore  del  depositario  e  del   sequestratario   hanno   parimenti
privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o
del sequestro. 
 
  Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo  e  del
terzo comma dell'art. 2756.