(CODICE CIVILE-art. 2763)
                             Art. 2763. 
 
                  (Crediti per canoni enfiteutici). 
 
  I crediti del concedente per il canone  dovuto  dall'enfiteuta  per
l'anno in corso e per  il  precedente  hanno  privilegio  sui  frutti
dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purche' si trovino  nel
fondo o nelle sue dipendenze.