(CODICE CIVILE-art. 2764)
                             Art. 2764. 
 
                 (Crediti del locatore di immobili). 
 
  Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili  ha  privilegio
sui frutti dell'anno e  su  quelli  raccolti  anteriormente,  nonche'
sopra tutto cio' che serve a fornire  l'immobile  o  a  coltivare  il
fondo locato. 
 
  Il  privilegio  sussiste  per  il  credito  dell'anno   in   corso,
dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa,  e,
in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente. 
 
  Lo  stesso  privilegio  ha  il  credito   dipendente   da   mancate
riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per  i
danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle
scorte  e  ogni  altro  credito  dipendente  da   inadempimento   del
contratto. 
 
  Il privilegio sui frutti sussiste finche' si trovano  nel  fondo  o
nelle sue dipendenze. Esso si puo' far valere anche nei confronti del
subconduttore. 
 
  Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato  o
alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono  al
subconduttore, nei limiti in cui il  locatore  ha  azione  contro  il
medesimo. 
 
  Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha
luogo altresi' nei confronti dei terzi, finche' le  cose  si  trovano
nell'immobile, salvo che si  provi  che  il  locatore  conoscesse  il
diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte. 
 
  Qualora le cose che servono a fornire la casa  o  il  fondo  locato
ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile  senza
il consenso del locatore, questi conserva su di esse  il  privilegio,
purche' ne domandi il sequestro, nei modi  stabiliti  dal  codice  di
procedura civile per il sequestro conservativo, entro il  termine  di
trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a
fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni,  se  si
tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni
caso  i  diritti  acquistati  dopo  l'asportazione  dai   terzi   che
ignoravano l'esistenza del privilegio.