(CODICE CIVILE-art. 2765)
                             Art. 2765. 
 
    (Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia). 
 
  Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro  o
il colono hanno, per i crediti derivanti  dal  contratto,  privilegio
sulla rispettiva  parte  dei  frutti  e  sulle  cose  che  servono  a
coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia. 
 
  Il privilegio sui frutti sussiste finche'  questi  si  trovano  nel
fondo o nelle sue dipendenze. 
 
  Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.