(CODICE CIVILE-art. 2766)
                             Art. 2766. 
 
            (Crediti degli istituti di credito agrario). 
 
  Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui
frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione  dell'azienda
agraria e per l'utilizzazione,  manipolazione  e  trasformazione  dei
prodotti. 
 
  Per i mutui concessi per acquisto di bestiame,  di  macchine  e  di
attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose  acquistate
con il danaro preso a mutuo. 
 
  A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti,  nonche'  dei
mutui per opere  di  miglioramento  del  fondo  puo'  essere  inoltre
costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto cio'  che
serve a coltivare o a fornire il  fondo  stesso,  limitatamente  alla
parte di valore che eccede  l'ammontare  dei  crediti  assistiti  dal
privilegio indicato dai due commi anzidetti. 
 
  I privilegi previsti da questo articolo sono regolati  dalle  leggi
speciali.