Art. 2766. (Crediti degli istituti di credito agrario). Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti. Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo. A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonche' dei mutui per opere di miglioramento del fondo puo' essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto cio' che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti. I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.