(CODICE CIVILE-art. 2767)
                             Art. 2767. 
 
      (Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato). 
 
  Nel caso di assicurazione della responsabilita' civile, il  credito
del danneggiato per il  risarcimento  ha  privilegio  sull'indennita'
dovuta dall'assicuratore.