(CODICE CIVILE-art. 2769)
                             Art. 2769. 
 
            (Sequestro della cosa soggetta a privilegio). 
 
  Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile,  se  ha  fondati
motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione
alla  quale  e'  subordinata  la  sussistenza  del  privilegio,  puo'
domandarne il sequestro conservativo.