(CODICE CIVILE-art. 2770)
                             Art. 2770. 
 
        (Crediti per atti conservativi o di espropriazione). 
 
  I crediti per le spese di giustizia fatte per atti  conservativi  o
per l'espropriazione  di  beni  immobili  nell'interesse  comune  dei
creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. 
 
  Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente  di  un  immobile
per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione  dell'immobile
dalle ipoteche.