(CODICE CIVILE-art. 2774)
                             Art. 2774. 
 
                 (Crediti per concessione di acque). 
 
  I crediti dello Stato per i  canoni  dovuti  dai  concessionari  di
acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per  i
lavori  eseguiti  d'ufficio  sono  privilegiati  sugli  impianti,  in
conformita' delle leggi speciali. 
 
  Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e' opponibile ai
terzi che  hanno  acquistato  diritti  sugli  immobili  anteriormente
all'atto  di  concessione  o,  trattandosi  di  crediti  per  lavori,
anteriormente al sorgere dei crediti stessi.