(CODICE CIVILE-art. 2775)
                             Art. 2775. 
 
       (Contributi per opere di bonifica e di miglioramento). 
 
  I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati
sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di  bonifica  o  di
miglioramento. 
 
  La costituzione del privilegio per le  opere  di  miglioramento  e'
subordinata all'osservanza delle leggi speciali.