(CODICE CIVILE-art. 2776)
                             Art. 2776. 
 
             (Collocazione sussidiaria sugli immobili). 
 
  I  crediti  indicati  dall'art.  2751,  nel  caso  di   infruttuosa
esecuzione sui mobili, sono  collocati  sussidiariamente  sul  prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.