Art. 225 
                           Programmazione 
 
  1. La  programmazione  dei  lavori  eseguiti  in  attuazione  della
cooperazione  allo  sviluppo  e'  articolata  secondo   il   disposto
dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio  1987,  n.  49.  In
relazione alla necessita' di definizione degli accordi  con  i  Paesi
beneficiari possono essere inseriti nella programmazione  anche  solo
le  indicazioni  delle  risorse  disponibili  per  i   programmi   di
intervento. 
 
          Note all'art 225:

             La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  28  febbraio  1987,  n.49.  Il testo dell'art. 2
          comma 2 della sopracitata legge e' il seguente:
          "Art.2  (Attivita'  di  cooperazione).  2. Gli stanziamenti
          destinati   alla   realizzazione  di  tale  attivita'  sono
          determinati   su  base  triennale  con  legge  finanziaria.
          Annualmente  viene  allegata allo stato di previsione della
          spesa  del  Ministero  degli  affari  esteri  una relazione
          previsionale  e  programmatica  del Ministro contenente fra
          l'altro  le  proposte  e le motivazioni per la ripartizione
          delle  risorse finanziarie, la scelta delle priorita' delle
          aree  geografiche  e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi
          settori   nel   cui   ambito   dovra'   essere  attuata  la
          cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti
          di   intervento.   Il   Parlamento   discute  la  relazione
          previsionale   e   programmatica   insieme  alla  relazione
          consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3".