Art. 225 Programmazione 1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo e' articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessita' di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
Note all'art 225: La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n.49. Il testo dell'art. 2 comma 2 della sopracitata legge e' il seguente: "Art.2 (Attivita' di cooperazione). 2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attivita' sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3".