Art. 230 Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici 1. Per lavori da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una. percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore all'andamento dei prezzi in Italia. Oltre tali limite l'impresa puo' chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. 2. L'incremento si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro. 4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile dei procedimento. 5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalita' previste dall'articolo 26, comma 4, della Legge. 6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all'estero, con nullita' di eventuali pattuizioni contrarie.
Note all'art. 230: La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n.49. Per il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 152.