Art. 230 
      Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici 
 
  1. Per lavori da  eseguire  all'estero  nell'ambito  di  attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo  chiuso  consiste  nel
prezzo dei lavori al netto  del  ribasso  d'asta  aumentato  di  una.
percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi  del
Paese  beneficiario,  congiuntamente  alle  variazioni   di   cambio,
incidano in senso negativo in  percentuale  superiore  al  dieci  per
cento sul valore del contratto, ma non  superiore  all'andamento  dei
prezzi in Italia.  Oltre  tali  limite  l'impresa  puo'  chiedere  la
risoluzione del contratto per  eccessiva  onerosita'  sopravvenuta  e
null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. 
  2.  L'incremento  si  applica  all'importo  dei  lavori  ancora  da
eseguire per ogni semestre  intero  previsto  per  l'ultimazione  dei
lavori stessi. 
  3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita
in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro. 
  4.  L'incidenza  della  dinamica   dei   prezzi   viene   calcolata
avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel
Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dell'intervento
siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della  dinamica  dei
prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti  e'  rimessa  al
responsabile dei procedimento. 
  5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono  stimate
secondo i costi del Paese di  provenienza,  il  prezzo  chiuso  viene
definito con le modalita' previste dall'articolo 26, comma  4,  della
Legge. 
  6. Tutti i termini procedimentali  e  contrattuali  previsti  dalle
vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori  eseguiti
all'estero, con nullita' di eventuali pattuizioni contrarie. 
 
          Note all'art. 230:

             La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 28 febbraio 1987, n.49.

             Per  il  testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
          note all'articolo 152.