Articolo 246
Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di
dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno
determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non
e' revocabile. Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione
dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause
che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla
Procura regionale presso la Corte dei conti competente per
territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La
deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina
dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove
ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi
dell'articolo 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la
dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il
bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua
efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti
per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo
191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248.
Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri
dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente,
sono differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui e'
stato deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il
bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede
alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto
sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di
cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al
comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997.