Art. 112 (L) Revoca del decreto di ammissione 1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorita' consolare; d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. 2. Il magistrato puo' disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3. 3. Competente a provvedere e' il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 4. Copia del decreto e' comunicata all'interessato con le modalita' indicate nell'articolo 97.