Art. 116 
        (Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato) 
 
   1. Per lo svolgimento delle  proprie  attivita'  gli  istituti  di
patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato  conferito
dall'interessato, possono accedere alle banche  di  dati  degli  enti
eroganti le prestazioni, in relazione  a  tipi  di  dati  individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23. 
   2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni  da  stipulare
tra gli istituti di patronato e di  assistenza  sociale  e  gli  enti
eroganti le prestazioni.