Art. 110
               Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
    1.  Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108,
le  rappresentanze  interessate debbono avanzare domanda al Ministero
degli  affari  esteri,  specificando  le  localita'  di  impianto, le
caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
    2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dal Ministero, previo parere
favorevole del Ministero degli affari esteri.
    3.  Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali
e' subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di
scadenza e le modalita' per l'eventuale rinnovo.