Art. 111
                                 Revoca
    1.  Le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo  108 possono essere
revocate  dal  Ministero  in  caso  di  inosservanza,  da parte della
rappresentanza  diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella
convenzione.  Esse  possono,  altresi',  essere  revocate,  sospese o
sottoposte  a  particolari  modalita'  di esercizio, in caso di gravi
necessita'  pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero,
da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.