Art. 91. 
 
                        Principi di redazione 
 
  1.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui
all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti  finanziari  ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato  membro
dell'Unione europea e  che  non  redigono  il  bilancio  consolidato,
redigono  il  bilancio  di  esercizio  in  conformita'  ai   principi
contabili internazionali. 
  2.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui
all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie  di  cui  all'articolo
88, comma 2, che non utilizzano i principi contabili  internazionali,
redigono il bilancio in conformita' al decreto legislativo 26  maggio
1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato  costituito  ai  sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del  codice  civile,
va allegato al bilancio di esercizio un separato  rendiconto  redatto
secondo le disposizioni previste dall'articolo 89. 
 
          Nota all'art. 91: 
              - Per il decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  173,
          vedi note alla premessa. 
              - L'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del  codice
          civile e' il seguente: 
              «Art. 2447-bis (Patrimoni destinati  ad  uno  specifico
          affare). - La societa' puo': 
                a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
          destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;».