Art. 92. 
 
           Esercizio sociale e termine per l'approvazione 
 
  1. L'esercizio sociale ha inizio il 1°  gennaio  e  termina  il  31
dicembre di ogni anno. 
  2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364,
secondo comma, del codice civile puo' essere  prorogato  dall'impresa
di assicurazione sino al 30 giugno  quando  particolari  esigenze  lo
richiedano  ovvero  quando  sia   autorizzata   anche   all'attivita'
riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel  caso  di
imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato. 
  3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione  approvano  il
bilancio di esercizio entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo  a
quello a cui si riferisce il  bilancio  stesso.  Ove  previsto  dallo
statuto,  il  termine   puo'   essere   prorogato   dall'impresa   di
riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari  esigenze  lo
richiedano. 
  4. Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione,  che  si
avvalgono della facolta' prevista dai commi 2 e 3, ne danno  evidenza
nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione
all'ISVAP, specificando le ragioni della proroga. 
 
          Nota all'art. 92: 
              - Per l'art. 2364 del codice civile, vedi note all'art.
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