Art. 93. Deposito e pubblicazione 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della societa' di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima societa'. 3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attivita' che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche. 4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti. 5. Le imprese di assicurazione depositano altresi' il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita', che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.
Nota all'art. 93: - L'art. 2435 del codice civile e' il seguente: «Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.».