Art. 93. 
 
                      Deposito e pubblicazione 
 
  1.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui
all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie  di  cui  all'articolo
88, comma 2,  sono  tenute  al  deposito  e  alla  pubblicazione  del
bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. 
  2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione  sono  soggette
all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della
societa' di revisione insieme alla relazione  dell'attuario  nominato
dalla medesima societa'. 
  3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano,  in
allegato al bilancio, un  prospetto  contenente  l'indicazione  delle
attivita' che sono state  assegnate,  alla  chiusura  dell'esercizio,
alla copertura delle riserve tecniche. 
  4. Le imprese di assicurazione che esercitano  il  ramo  assistenza
depositano, in  allegato  al  bilancio,  una  relazione  dalla  quale
risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per
far fronte agli impegni assunti. 
  5. Le imprese di assicurazione  depositano  altresi'  il  prospetto
dimostrativo della situazione del margine di solvibilita', che  viene
sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita. 
 
          Nota all'art. 93: 
              - L'art. 2435 del codice civile e' il seguente: 
              «Art. 2435 (Pubblicazione del  bilancio  e  dell'elenco
          dei soci e dei titolari di  diritti  su  azioni).  -  Entro
          trenta giorni dall'approvazione  una  copia  del  bilancio,
          corredata dalle relazioni previste dagli  articoli  2428  e
          2429 e dal verbale di  approvazione  dell'assemblea  o  del
          consiglio  di  sorveglianza,  deve  essere,  a  cura  degli
          amministratori, depositata presso  l'ufficio  del  registro
          delle imprese o spedita al  medesimo  ufficio  a  mezzo  di
          lettera raccomandata. 
              Entro trenta giorni dall'approvazione del  bilancio  le
          societa' non aventi azioni quotate in mercati regolamentati
          sono tenute altresi'  a  depositare  per  l'iscrizione  nel
          registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
          di approvazione del bilancio, con l'indicazione del  numero
          delle azioni possedute, nonche' dei  soggetti  diversi  dai
          soci che sono titolari di diritti o beneficiari di  vincoli
          sulle  azioni  medesime.  L'elenco  deve  essere  corredato
          dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
          libro dei soci a partire dalla  data  di  approvazione  del
          bilancio dell'esercizio precedente.».