Art. 94 
                      Relazione sulla gestione 
 
  1. Il  bilancio  deve  essere  corredato  da  una  relazione  degli
amministratori sull'andamento della gestione nel  suo  complesso,  da
cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano: 
    a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; 
    b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati; 
    c) le forme riassicurative  maggiormente  significative  adottate
nei principali rami esercitati; 
    d) le attivita' di ricerca e  di  sviluppo  e  i  nuovi  prodotti
immessi sul mercato; 
    e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti; 
    f) notizie in merito al contenzioso, se significativo; 
    g) il numero e il valore nominale delle azioni o  quote  proprie,
delle  azioni  o  quote   dell'impresa   controllante   detenute   in
portafoglio, di quelle acquistate e  di  quelle  alienate  nel  corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
    h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra  imprese
controllanti,  controllate  e  consociate,  nonche'  i  rapporti  con
imprese collegate; 
    i)  l'evoluzione  prevedibile  della  gestione,  con  particolare
riguardo allo sviluppo del  portafoglio  assicurativo,  all'andamento
dei sinistri e alle eventuali  modifiche  alle  forme  riassicurative
adottate; 
    l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
  2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle
azioni o quote detenute, acquistate o  alienate  per  il  tramite  di
societa' fiduciaria o per interposta persona.