Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria 1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli da 208 a 213. 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi indicate e' facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 225, e' pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della meta' e la pubblicita' degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'articolo 122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5. 6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall'articolo 125. 7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.